LEGGE REGIONALE
2 ottobre 1971
, N. 1
Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione
(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1
1. Qualora la proposta sia dichiarata ammissibile, il Presidente del Consiglio regionale ne dispone l’assegnazione alla commissione consiliare competente, che procede, nei tempi previsti in sede di programmazione dei lavori consiliari, all’esame del provvedimento nelle modalità ordinarie previste in sede referente e all’audizione dei rappresentanti degli enti interessati tra cui il capofila, secondo le modalità stabilite dallo Statuto d’autonomia e dal Regolamento generale del Consiglio, tenendo gli stessi costantemente informati dei relativi lavori.
2. In ordine all’ammissibilità degli emendamenti durante l’esame da parte dell’assemblea, si applicano le previsioni di cui al comma 3 dell’articolo 9.
3. Alle proposte di iniziativa dei consigli comunali, provinciali e della Città metropolitana di Milano che rappresentino la maggioranza degli elettori si applica l’articolo 38 dello Statuto d’autonomia.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia