LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 14.
1. Le spese occorrenti per le prestazioni previste dall'art. 7, fanno carico al Capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1971 e ai corrispondenti Capitoli dei bilanci degli anni successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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