LEGGE REGIONALE
2 ottobre 1971
, N. 1
Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione
(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1
Art. 14.
1. Le spese occorrenti per le prestazioni previste dall'art. 7, fanno carico al Capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1971 e ai corrispondenti Capitoli dei bilanci degli anni successivi.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia