LEGGE REGIONALE 14 agosto 1973 , N. 34

Provvedimenti in materia di viabilità, opere igieniche ed altre opere pubbliche

(BURL n. 33 del 16 Agosto 1973 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1973-08-14;34

Art. 6.
1. Per i contributi in annualità destinati agli interventi di cui all'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 9 , è autorizzato il nuovo limite di impegno di L. 1.950 milioni, di cui L. 550 milioni per opere di edilizia sanitaria ospedaliera.
2. Le annualità di spesa conseguenti al nuovo impegno come sopra autorizzato, verranno inscritte negli stati di previsione della spesa dei singoli bilanci regionali a tutto l'esercizio finanziario 2007.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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