LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 5
Programma regionale di sviluppo(10)
1. Il programma regionale di sviluppo:(11)
a) determina gli obiettivi, le strategie, le politiche che la Regione si propone di realizzare nell'arco della legislatura, per un equilibrato sviluppo economico-sociale e per la qualificazione dell'assetto territoriale della Lombardia, indicando i fabbisogni di massima necessari per la realizzazione degli obiettivi medesimi;
b) individua i progetti strategici per la realizzazione degli obiettivi, tenendo conto in via prioritaria delle indicazioni programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Unione Europea;
c) stima le risorse della Regione, quelle derivabili dallo Stato e dall'Unione Europea, quelle mobilitabili con strumenti propri e quelle di altri enti pubblici e privati che concorrono all'attuazione del programma.
2. Il programma regionale di sviluppo si attua mediante progetti strategici, di cui al comma 1, lettera b), e con programmi di attività.(12)
3. La regione assicura il concorso degli enti locali alla propria programmazione e ne disciplina le modalità con legge regionale, secondo le previsioni dell’art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142; favorisce altresì la partecipazione delle organizzazioni economiche e sociali.
4. Gli obiettivi e i progetti strategici del programma regionale di sviluppo e dei suoi aggiornamenti sono il riferimento per gli obiettivi di spesa del bilancio pluriennale.(13)
5. Il programma regionale di sviluppo vale come piano economico regionale, a norma degli artt. 50 e 51 dello statuto, e ad esso si fa riferimento ai fini di quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.
6. La regione partecipa mediante il programma regionale di sviluppo e gli altri atti di programmazione previsti dalla presente legge alla formazione della programmazione nazionale e ne realizza gli obiettivi nell’ambito delle proprie competenze preferibilmente mediante gli strumenti di programmazione negoziata di cui all’art. 2, commi 203 - 207, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 'Misure di razionalizzazione della finanza pubblica'.(14)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
11. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3 lett. b) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Torna al richiamo nota
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. c) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Torna al richiamo nota
13. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 3, lett. d) della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2. Torna al richiamo nota
14. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 20 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi