LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 6
Predisposizione ed approvazione del programma regionale di sviluppo
1. All'inizio di ogni legislatura, entro sessanta giorni dal proprio insediamento, la Giunta regionale presenta il programma regionale di sviluppo corredato da:(15)
a) il rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Regione, nelle sue articolazioni istituzionali e tematiche, predisposto con la collaborazione di PoliS-Lombardia - Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia;(16)
5. Il programma è approvato con deliberazione del consiglio regionale ed è trasmesso al governo e al parlamento.
6. Il programma regionale di sviluppo può essere sostituito, nel corso della legislatura, da un nuovo programma da predisporsi con le procedure di cui al presente articolo.
7. Il programma regionale di sviluppo è aggiornato annualmente secondo le modalità di cui al successivo art. 9.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
16. Vedi art. 4, comma 4, lett. c) della l.r. 6 agosto 2010, n. 14. La lettera è stata successivamente sostituita dall'art. 4, comma 1, lett. a), della l.r. 25 marzo 2021, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia