LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 7
1. La Giunta regionale predispone, secondo le modalità di cui all'articolo 8, i piani e i progetti di intervento di dimensione regionale indicati dal programma regionale di sviluppo e dai suoi aggiornamenti annuali.
2. Ciascun progetto individua:
a) gli obiettivi ed i risultati, anche in termini quantitativi, che si intendono raggiungere. i costi di investimento e di gestione e le relative fonti di finanziamento;
e) la durata del progetto, i modi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa relativi ai singoli esercizi;
f) le modalità atte a verificare il conseguimento degli obiettivi anche ai fini dei controlli economico finanziari di cui all'articolo 73 specificando le responsabilità delle unità organizzative che concorrono all'attuazione del progetto.
3. Con ciascun progetto sono predisposti altresì gli eventuali provvedimenti legislativi da adottare per la sua attuazione, anche ai fini dell’assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell’articolo 59 nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia