LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 8
Predisposizione ed approvazione dei piani e dei progetti di intervento(21)
2. I piani e i progetti di intervento sono approvati dal consiglio regionale che ne verifica la conformità al programma regionale di sviluppo, il reciproco coordinamento e la rispondenza, per quanto si riferisce alle risorse regionali necessarie alla loro attuazione, con le previsioni del bilancio pluriennale.(23)
3. Contestualmente il consiglio regionale approva altresì i provvedimenti legislativi necessari per l’attuazione dei piani e dei progetti.(24)
4. L’approvazione del piano o del progetto comporta autorizzazione a dar corso alle procedure e agli adempimenti necessari per la loro attuazione.(25)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
21. La rubrica è stata sostituita dall'art. 7, comma 1 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55. Torna al richiamo nota
22. Il comma è stato abrogato dall'art. 7, comma 2 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55. Torna al richiamo nota
23. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 3 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55. Torna al richiamo nota
24. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 4 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55. Torna al richiamo nota
25. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 5 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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