LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 9 ter
1. Contestualmente al bilancio annuale e pluriennale della Regione la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria e i progetti di legge collegati con rilievo economico finanziario, tenendo conto degli indirizzi, anche se difformi rispetto ai contenuti del documento strategico annuale, della programmazione economico-finanziaria nazionale.(41)
2. Con i progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali per attuare il documento strategico annuale, aventi riflessi sul bilancio. Le disposizioni contenute nelle leggi collegate dovranno avere effetti economici e finanziari apprezzabili, documentati da una relazione tecnica e verificabili, e dovranno riguardare settori, o comparti, o categorie omogenee. (42)
3. La legge finanziaria dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede per il medesimo periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal l gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionali;
4. La legge finanziaria trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio annuale e pluriennale a legislazione vigente.(43)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
40. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 9 giugno 1997, n. 19 e successivamente sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 16 ottobre 1998, n. 20.
41. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 24 marzo 2003, n. 3 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 7, lett. j) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13 e dall'art. 10, comma 1, lett. c) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia