LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 15
1. Il bilancio pluriennale è elaborato in termini di competenza ed espone separatamente l'andamento delle entrate e delle spese in base alla legislazione statale e regionale già in vigore (bilancio pluriennale a legislazione vigente) e le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese tenendo conto degli effetti degli interventi previsti in sede di programmazione nazionale e regionale nonché dei nuovi provvedimenti legislativi statali e regionali (bilancio pluriennale programmatico).
2. Le previsioni sono annualmente aggiornate in relazione al modificarsi degli obiettivi e delle scelte contenuti nel programma regionale di sviluppo e nei suoi aggiornamenti, nonché degli elementi di valutazione, anche in termini economici, delle risorse disponibili e delle spese previste.
3. Tra le entrate del bilancio pluriennale a legislazione vigente sono indicate quelle derivanti dai mutui e altre forme di indebitamento previsti per ciascuno degli anni considerati a copertura delle spese di investimento e tra le spese, sono indicati gli oneri per l'ammortamento dell'indebitamento.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia