LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 18
1. Nel quadro di previsione delle spese, le stesse sono suddivise con riferimento alle previsioni della programmazione regionale per:
2. Per ciascuna funzione - obiettivo della spesa va indicata la quota predeterminata dalle leggi vigenti, la quota da definirsi con gli stanziamenti annuali di bilancio e la quota programmabile in base ai nuovi previsti provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 15.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia