LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 28 sexies
Contributi in capitale a fondo perduto(75)
1. I contributi in capitale a fondo perduto sono disposti per:
a) il finanziamento di opere ed impianti;
b) la sottoscrizione del capitale di società di intervento costituite per la realizzazione e la gestione di opere ed impianti;
2. L'ammontare dei contributi di cui al primo comma, lett. a) è commisurato al valore delle opere ammesse a contributo e non può superare il 50% della spesa ritenuta ammissibile.
3. Il limite percentuale di cui al secondo comma non si applica:
a) ai comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, risultante dall'ultimo dato ufficiale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, agli enti gestori delle aree protette, agli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 ed alle comunità montane, ai quali possono essere concessi contributi fino al 90%;(76)
b) ai finanziamenti della regione destinati alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, di forestazione e, in generale, per le azioni di rinaturalizzazione o comunque volte al miglioramento e alla conservazione della biodiversità;(77)
b bis) ai finanziamenti della Regione destinati alla realizzazione di interventi in aree dichiarate in stato di emergenza a seguito di calamità naturali, limitatamente alla durata dello stato di emergenza;(78)
c) ai finanziamenti della regione destinati alla realizzazione di investimenti in ambito socio - assistenziale disposti ai sensi della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1, come modificata dalla l.r. 26 aprile 1990, n. 25;(79)
c bis) ai finanziamenti destinati all'attuazione degli interventi e dei programmi cofinanziati dai fondi europei e nazionali per lo sviluppo della politica di coesione nonché ai finanziamenti, anche con fondi regionali, inquadrati come aiuti di Stato, se la disciplina europea di settore prevede percentuali più elevate di finanziamento pubblico;(80)
c bis 1) ai finanziamenti della Regione destinati all’attuazione delle Strategie di sviluppo urbano sostenibile e della Strategia regionale aree interne;(81)
c ter) (82)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
75. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 14 dicembre 1991, n. 33 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 22 aprile 1994, n. 16. Torna al richiamo nota
77. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2009, n. 30. Torna al richiamo nota
79. La lettera è stata aggiunta dall'art. 13, comma 4 della l.r. 9 dicembre 1994, n. 37. Torna al richiamo nota
80. La lettera è stata aggiunta dall'art. 8, comma 2, lett. a) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22 e successivamente modificata dall'art. 1, comma 1 della l.r. 21 maggio 2020, n. 11. Torna al richiamo nota
81. La lettera è stata aggiunta dall'art. 21, comma 1, lett. a) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Torna al richiamo nota
82. La lettera è stata abrogata dall'art. 4, comma 1, lett. b) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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