LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 33
Stanziamenti di cassa
1. Le entrate di cassa sono iscritte nel bilancio nella misura in cui se ne prevede la riscossione, sia in conto competenza che in conto residui, nel corso dell'esercizio, in base alla legislazione statale e regionale in vigore, a seguito degli accertamenti già effettuati e di quelli da effettuare per l’esercizio medesimo.
2. Gli stanziamenti di spesa di cassa sono determinati tenendo conto dei pagamenti che si prevede di dover effettuare nell’esercizio, sia in conto competenza che in conto residui, a seguito degli impegni già assunti e dei nuovi impegni da assumere per l’esercizio medesimo, nell’ambito delle disponibilità complessive di cassa.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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