LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 44
Mutui e altre forme di indebitamento(103)
1. La regione può contrarre mutui ed effettuare altre operazioni di indebitamento esclusivamente per coprire il disavanzo di bilancio nei limiti di cui all'articolo 38, comma 3.
2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di indebitamento in estinzione non può superare il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate tributarie non vincolate della Regione iscritte nel bilancio, sempre che gli oneri futuri dell'ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio pluriennale.(104)
3. Non può essere autorizzata la contrazione di nuovo indebitamento se non è stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell'esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio il nuovo indebitamento si riferisce.
4. La contrazione dei mutui e di altre forme di indebitamento è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio o con legge di variazione dello stesso, nelle quali dovrà essere specificata l'incidenza dell'operazione sull'esercizio in corso o su esercizi finanziari futuri, con riferimento alle previsioni rispettivamente del bilancio annuale e pluriennale.
5. Spetta alla Giunta regionale effettuare le operazioni, determinandone le condizioni e le modalità entro i limiti stabiliti dalle leggi, previo conforme parere del comitato interministeriale per il credito e per il risparmio per i prestiti obbligazionari, ai sensi delle leggi vigenti.
6. Alla stipulazione dei mutui e di altre forme di indebitamento autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa.
7. L'autorizzazione a effettuare operazioni di indebitamento decade al termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio nel quale essa è stata prevista.
8. Le entrate derivanti da operazioni di indebitamento stipulate e non riscosse entro il termine dell'esercizio sono iscritte tra i residui attivi; le entrate derivanti da operazioni di indebitamento autorizzate ma non stipulate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori entrate e concorrono come tali a determinare le risultanze finali della gestione.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
103. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 21 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
104. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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