LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 52
Autonomia contabile del consiglio regionale
1. Il consiglio regionale, per le esigenze del proprio funzionamento, dispone di un bilancio autonomo gestito secondo i principi stabiliti dall'art. 22 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, dalla legge 6 dicembre 1973, n. 853 e disciplinato dall’apposito regolamento contabile.(120)
2. L’eventuale saldo finanziario del bilancio interno del consiglio concorre a determinare i risultati finali della gestione del bilancio regionale; a tal fine al rendiconto generale di cui al successivo art. 74 sono allegate le risultanze finali del rendiconto del consiglio.(121)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
120. Il comma è stato modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
121. Il comma è stato modificato dall'art. 22, comma 1, lett. b) della l.r. 21 febbraio 2011, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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