LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 55
1. La riscossione costituisce la successiva fase di gestione dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute alla Regione.
2. La riscossione è disposta a mezzo di apposito ordine, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione relativa all'affidamento del servizio di tesoreria.
2 bis. La riscossione dei crediti certi ed esigibili viene anche effettuata in fase di ordinazione della spesa, qualora i soggetti debitori siano anche beneficiari di pagamenti regionali erogati a qualsiasi titolo, anche qualora le spese siano finanziate con risorse derivanti da trasferimenti e/o assegnazioni a specifica destinazione. La disposizione di cui al primo periodo è estesa agli enti di cui all’allegato A1, (125)Sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di Programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della Programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007) quando i crediti e i pagamenti riguardino risorse derivanti dal bilancio regionale. La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al primo e secondo periodo, inclusa la regolazione dei rapporti tra la stessa Giunta regionale e gli enti di cui all’allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006.(126)
2 bis 1. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 bis non si applica agli enti locali che si trovino in condizioni di dissesto finanziario, ai sensi dell’articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), di cui sia stata data tempestiva comunicazione alla competente struttura regionale, sino al ripristino del riequilibrio finanziario, anch’esso tempestivamente comunicato alla stessa struttura.(127)
2 ter. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 bis si applica agli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della l.r. 30/2006 limitatamente ai rapporti tra la Giunta regionale e gli stessi enti sanitari.(128)
2 quater. La Giunta regionale provvede a disciplinare le modalità operative per l'applicazione della disposizione di cui al comma 2 ter regolando i rapporti tra la Giunta regionale e gli enti sanitari.(128)
3. Il tesoriere rilascia quietanza liberatoria delle somme incassate, con osservanza delle modalità stabilite nella convenzione.
4. Il tesoriere è tenuto ad accettare, anche senza autorizzazione della Regione, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo, rilasciandone ricevuta contenente l'indicazione della causa del versamento, nonché la riserva 'salvo conferma di accettazione da parte della Regione Lombardia'. Di tali incassi il tesoriere darà immediata comunicazione alla Regione, per il rilascio dei relativi ordini di riscossione.
5. Il tesoriere è tenuto all'incasso delle somme anche non iscritte nel bilancio o iscritte in difetto.
6. Nessun titolo di credito verso la regione può essere ricevuto in conto di debiti verso la stessa.
7. Il versamento costituisce l'ultima fase di gestione dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse della Regione.
8. Il versamento delle entrate regionali deve essere eseguito esclusivamente e direttamente alla tesoreria regionale nei termini stabiliti dalle convenzioni, dai contratti, dalle leggi statali e regionali e dalle altre disposizioni che regolano la materia.
8 bis. Per tutte le entrate che, sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’allegato n. 2 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 sono accertate per cassa, l'atto relativo all’accertamento avviene automaticamente con l'emissione dell'ordinativo di incasso.(129)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
124. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 31 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di contabilita' previsto dall’art. 2 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Il regolamento regionale richiamato è il r.r. 2 aprile 2001, n. 1“Regolamento di contabilita' della Giunta regionale” pubblicato sul BURL 6 aprile 2001, n. 14, 1º suppl. ord. Vedi art. 3, comma 1 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27.
126. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 6, lett. a) della l.r. 13 agosto 2001, n. 14e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22, dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42 e dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Vedi anche art. 6, comma 1, della l.r. 27 novembre 2020, n. 22e art. 1, comma 2, della l.r. 20 maggio 2022, n. 9.
127. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1 della l.r. 20 maggio 2022, n. 9(poi modificato da art 4, comma 13, lett. a) della l.r. 8 agosto 2022, n. 17). Vedi anche art. 1, comma 2, della l.r. 20 maggio 2022, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia