LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 57
Residui attivi
1. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate entro il termine dell’esercizio costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali di gestione.
2. Costituiscono residui attivi le somme accertate ma non riscosse o non versate entro il termine dell’esercizio.
3. Ai fini della redazione del rendiconto generale e dell'assestamento del bilancio previsto dall'articolo 48, con decreto del dirigente della struttura competente in materia di bilancio e ragioneria, si provvede entro il 31 marzo di ciascun anno, alla determinazione dei residui attivi specificando i crediti per cui sono da intraprendere o sono in corso le procedure amministrative o giudiziarie per la riscossione.(131)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia