LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 57 bis
Depositi cauzionali(132)
1. Le garanzie prestate a favore della Regione ed effettuate attraverso il versamento in contanti della somma prevista a titolo di cauzione sono contabilizzate mediante versamento in apposito capitolo delle entrate delle contabilità speciali del bilancio regionale. Tali disposizioni prevalgono sulle discipline regionali di settore che prevedono il versamento di somme da tradurre in libretti a risparmio. Restano salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, fino alla relativa estinzione.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011', il dirigente competente in materia di bilancio e ragioneria redige, con effetto meramente ricognitivo, l'elenco delle disposizioni regionali di settore di cui al presente articolo.
2 bis. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale” tutte le somme costituite da libretti a risparmio sono versate in conto entrate delle contabilità speciali del bilancio regionale e contestualmente riprodotte con imputazione ai correlati capitoli di spesa.(133)
2 ter. Gli uffici regionali competenti per materia curano il procedimento amministrativo per la restituzione delle somme di cui al comma 2 bis a seguito dell’estinzione del relativo titolo giuridico.(133)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
132. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19. Torna al richiamo nota
133. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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