LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 57 ter
1. Per il recupero delle entrate non tributarie può essere concessa, su richiesta dell'interessato che si trovi in una situazione di difficoltà economica, la rateizzazione secondo modalità e criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. (135)
2. I piani di rateizzazione possono prevedere fino ad un massimo di centoventi rate mensili. Nel caso di entrate derivanti da sanzioni amministrative il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a trenta. Per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura legale. In caso di mancato pagamento, anche di una sola rata, nei trenta giorni successivi allo scadere del relativo termine, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento, in un'unica soluzione, del debito.(136)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
136. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 e successivamente modificato dall'art. 26, comma 1, lett. b) della l.r. 14 novembre 2023, n. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia