LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 72 ter
Bilancio di direzione(166)
1. Il bilancio di direzione costituisce strumento di raccordo tra le funzioni di governo degli organi regionali e le funzioni di gestione rivolte ad attuare gli obiettivi assegnati.
2. Il bilancio di direzione, adottato dalla Giunta regionale anche sulla base delle proposte dei dirigenti, determina gli obiettivi di gestione, affida la realizzazione degli stessi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa e assegna le necessarie dotazioni umane e strumentali e le risorse finanziarie di cui all'articolo 31, comma 8.
3. Il bilancio di direzione realizza i seguenti collegamenti:
a) il collegamento con il bilancio annuale di previsione e con gli atti di programmazione;
b) il collegamento con il documento tecnico, di cui all'articolo 31 comma 6;
c) il collegamento con la struttura organizzativa della Regione attraverso l'assegnazione delle entrate e delle risorse per centri di responsabilità amministrativa.
4. Il bilancio di direzione è adottato sulla base del bilancio approvato dal Consiglio regionale o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, prima dell'inizio dell'esercizio.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
166. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 45 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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