LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 81
Controllo della spesa delegata agli enti locali
1. Le leggi regionali che prevedono la delega di funzioni agli enti locali dispongono adeguate forme di collaborazione, anche ai fini del controllo economico, finanziario e contabile sull’attività svolta nell’esercizio della delega.
2. Gli Enti delegati devono presentare alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, un rapporto che evidenzi, congiuntamente al rendiconto delle spese effettuate nell’esercizio delle funzioni delegate, i risultati conseguiti, in termini fisici e finanziari, riferiti in modo distinto alle spese dirette ed ai trasferimenti ad altri soggetti.(190)
3. Al fine di garantire l'omogeneità delle procedure, l'accelerazione delle spese e l'attuazione dei programmi e progetti da parte degli Enti locali nelle materie ove questi intervengono con finanziamento anche parziale a carico della Regione, quest'ultima segnala gli inconvenienti riscontrati, presta la sua collaborazione per ovviarli e suggerisce gli opportuni rimedi.(191)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia