LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 82
Informazioni della giunta regionale al consiglio(192)
1. La Giunta su richiesta del Consiglio regionale, o delle commissioni consiliari competenti, fornisce lo stato di attuazione, in corso d' anno, del programma regionale di sviluppo e della spesa regionale.
2. Le commissioni consiliari competenti hanno la facoltà di chiedere l’intervento alle proprie riunioni, previa comunicazione alla Giunta regionale, dei dirigenti dei servizi interessati e dei componenti degli organismi consultivi della Giunta regionale.
3. Le commissioni possono altresì avvalersi, d'intesa con la Giunta regionale, della collaborazione dei predetti organismi ed uffici.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
192. L'articolo è stato sostituito dall'art. 41, comma 1 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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