LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 83
Acquisizione di dati e di informazioni
1. La giunta regionale definisce, d’intesa con la commissione consiliare competente, le direttive per una raccolta sistematica delle informazioni necessarie all'attività di programmazione.
2. La regione e gli enti locali si forniscono reciprocamente, e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge.
3. Gli organi della regione, gli enti e le aziende da essa dipendenti forniscono alla giunta regionale le informazioni, i dati e gli elementi da essa richiesti.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia