LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 85
1. Le proposte del programma regionale di sviluppo e di bilancio pluriennale, predisposte dalla Giunta regionale, vengono inviate alle Province e sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Tali proposte sono depositate presso le Province a disposizione degli Enti locali, delle organizzazioni sociali e dei cittadini che intendono consultarle.
3. Il presidente della Giunta regionale dà notizia sul Bollettino Ufficiale dell’avvenuto deposito e stabilisce i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al successivo quarto comma.
4. I soggetti di cui al secondo comma del presente articolo possono inviare proposte ed osservazioni direttamente alla Giunta regionale, ovvero alle Province che le coordinano e le trasmettono alla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale esamina le osservazioni e le proposte pervenute e le trasmette con proprio parere al Consiglio regionale.
6. All’inizio di ogni legislatura in occasione della pubblicazione della proposta del programma regionale di sviluppo e dopo due anni dalla sua approvazione, ai fini dell’aggiornamento del programma medesimo, la Giunta regionale, d' intesa con la commissione consiliare competente, effettua anche in forma decentrata:
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia