LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 85 septies
1. Il tesoriere è tenuto, senza bisogno di particolare convenzione, ad accettare, assumendone i connessi obblighi, le delegazioni di pagamento, con scadenza entro il termine della convenzione, che la Regione potrà emettere sulle proprie entrate per garantire le rate dell'ammortamento per capitale ed interessi dei mutui e delle altre forme di indebitamento contratti.
2. Con l’accettazione delle delegazioni di pagamento il tesoriere è autorizzato ad accantonare somme a valere su specifiche entrate o ad apporre specifici vincoli sull’anticipazione di tesoreria al fine di disporre delle risorse necessarie agli adempimenti previsti e assunti e a versare ai creditori l’importo integrale dovuto entro le rispettive scadenze. (197)
3. L'estinzione delle delegazioni deve aver luogo nei modi e nei termini previsti dalle leggi, deliberazioni e contratti che le hanno originate, assumendo il tesoriere, a proprio carico, l'eventuale indennità di mora dovuta in caso di ritardo.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia