LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979 , N. 29

Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 08 Giugno 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-06-04;29

Art. 3.
1. La Giunta regionale predispone i programmi per il conseguimento degli obiettivi indicati all’articolo 2, definendo in particolare:(3)
a) l'ordine di priorità di realizzazione della carta tecnica per le diverse parti del territorio regionale;
b) l'ordine di priorità di realizzazione delle carte tematiche per i diversi temi d'indagine e livelli di approfondimento;
c) le fasi di costituzione e le modalità di organizzazione del sistema informatico in connessione con lo sviluppo del sistema d'informazione.
2. Per l’attuazione dei programmi di cui al comma precedente, la giunta regionale assume i provvedimenti necessari, con particolare riferimento a:
- l’adozione dei capitolati speciali d’appalto per l’affidamento dei lavori a ditte specializzate;
- l’effettuazione dei collaudi degli elaborati anche avvalendosi di esperti estranei all’amministrazione regionale.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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