LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979 , N. 29

Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 08 Giugno 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-06-04;29

Art. 6.(6)
1. Per la realizzazione del sistema di informazioni territoriali di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 1979-81 la spesa complessiva di L. 3.500 milioni, di cui 1.000 milioni a carico del bilancio per l’esercizio finanziario 1979.
2. La giunta regionale è autorizzata ai sensi dell’articolo 25, I comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, in coerenza con il programma di cui al precedente articolo 3, a stipulare contratti nei limiti dell’intera somma di cui al precedente I comma, sempreché l’inizio della realizzazione dei lavori affidati sia previsto entro il termine dell’esercizio in cui è assunta l’obbligazione, e fermo restando che i pagamenti dovranno essere contenuti nei limiti delle somme iscritte in ciascuno esercizio.
3. Le quote annuali di spesa relative agli esercizi 1980 e 1981 saranno determinate con le leggi di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell’art. 25, IV comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
4. L’onere complessivo conseguente alla spesa autorizzata ai sensi del I comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-81, parte II “Spese per i programmi di sviluppo”, progetto 4.6.1.1. “Cartografia regionale”, tabella relativa a “Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi”.
5. Al finanziamento della spesa di L. 1.000 milioni prevista per l’anno 1979 si provvede mediante contrazione di mutuo passivo, ai sensi dell’art. 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
6. In conseguenza delle determinazioni di cui al comma precedente, il disavanzo dell’esercizio relativo all’anno 1979 è incrementato di L. 1.000 milioni. Per la contrazione di nuovi mutui passivi si applica quanto disposto dall’articolo 6, II comma, della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979-81”.
7. L’onere derivante dall’ammortamento dei mutui autorizzati, valutati in lire annue 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, e da determinarsi nell’esatto ammontare sulla scorta dei mutui che verranno contratti a norma dell’art. 6 II comma della citata legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione delle spese per l’esercizio finanziario 1979 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 “Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza” e 1.5.1.3.2.668 “Quote capitali di ammortamento di mutui”.
8. In relazione a quanto disposto dai precedenti primo e sesto comma al bilancio per l’esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:
A. stato di previsione delle entrate:
- la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.1.755 “Mutui per la copertura del disavanzo di esercizio”è incrementata di L. 1.000 milioni;
B. stato di previsione delle spese:
- alla parte seconda “Spese per i programmi di sviluppo”, ambito 4, settore 6, sono istituiti il nuovo obiettivo 2.4.6.1. “Rilevazione dello stato del territorio”, il nuovo progetto 2.4.6.1.1. “Cartografia regionale” e il nuovo capitolo 2.4.6.1.1.905 “Spese per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale” con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.000 milioni.
NOTE:
6. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1 della l.r. 26 novembre 1979, n. 64. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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