LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979 , N. 76

Contributi di gestione all’istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-12-18;76

Art. 1.
Contributo regionale.
1. Al fine di sostenere l’attività dell’Istituto per la fecondazione artificiale "Lazzaro Spallanzani" con sede in Milano, la regione conferisce allo stesso:
a) un contributo annuale di lire 10.000.000 (dieci milioni) per il funzionamento dell’ente;
b) contributi aggiuntivi per la realizzazione di programmi straordinari relativi al patrimonio zootecnico lombardo da effettuarsi nell’ambito del territorio regionale.
2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è erogato a seguito dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, di una relazione tecnico-finanziaria sull’attività svolta nell’anno precedente, trasmessa dall’istituto entro il 30 giugno di ogni anno. (1)
2 bis. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1 sono erogati a seguito della stipula di apposita convenzione tra l’istituto e la Regione.(2)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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