Contributi di gestione all’istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani
(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1979 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-12-18;76
Art. 4.
Partecipazione della regione.
1. La concessione dei contributi previsti della presente legge è disposta non appena l’istituto avrà assicurato, mediante modifica del proprio statuto, la presenza nel consiglio di amministrazione di due componenti di nomina regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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