LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1979 , N. 76

Contributi di gestione all’istituto per la fecondazione artificiale Lazzaro Spallanzani

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 20 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-12-18;76

Art. 5.
Norma finanziaria.
1. Alla determinazione della spesa relativa alla concessione dei contributi di cui all’artico lo 1 della presente legge si provvederà annualmente, a partire dall’esercizio finanziario 1980, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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