LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 6.
Concorso di istanze.
1. Due o più istanze di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenze nelle aree richieste in ricerca e risultino presentate nelle more dell’istruttoria e, in ogni caso, non oltre un mese dall’ultimo giorno di pubblicazione della prima domanda all’albo pretorio del comune o dei comuni nel cui territorio dovranno effettuarsi i lavori di ricerca.
2. Salvo il giudizio sull’idoneità di cui al precedente articolo 3, costituisce elemento di preferenza la priorità nella presentazione dell’istanza.
3. In ogni caso è data preferenza alle domande presentate nei termini di cui al primo comma, dagli enti locali territoriali o loro consorzi compresi nel perimetro del permesso.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia