LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 16.
Preferenza del ricercatore.
1. Il ricercatore, salva la valutazione di preminenti interessi pubblici, è preferito ad ogni altro richiedente, fermo restando il possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica.
2. È accordata altresì, la preferenza alla società nella quale il ricercatore abbia una partecipazione qualificata, in relazione all’ammontare del capitale sociale, purché detta società possegga i requisiti di cui al precedente articolo 14.
3. Il ricercatore qualora non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario un premio in relazione all’importanza della scoperta ed un’indennità in ragione delle opere utilizzabili.
4. Il premio e l’indennità sono determinati nell’atto di concessione.
5. Ogni controversia relativa è di competenza dell’autorità giudiziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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