LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 19.
Premio ed indennità di ricerca.
1. Quando la concessione non sia stata accordata al ricercatore il concessionario deve, entro il termine di tre mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, provare alla giunta regionale, mediante la presentazione della relativa quietanza o certificato, di avere corrisposto al ricercatore la somma stabilita nel provvedimento stesso a titolo di premio o di indennità, ovvero di averne effettuato il relativo deposito presso la tesoreria regionale.
2. L’inadempimento dell’obbligo suddetto produce la decadenza dalla concessione, da pronunciarsi dalla giunta regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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