LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 23.
Permanenza dell’esercizio.
1. Le concessioni devono essere costantemente esercitate, tranne che dalla giunta regionale sia consentita la sospensione dell’attività o il suo svolgimento parziale.
2. Il concessionario risponde di fronte alla regione della regolare manutenzione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze anche durante il periodo di sospensione dell’attività.
3. Non costituisce motivo di decadenza la sospensione della attività dovuta a cause di forza maggiore, comunque da comunicarsi da parte del titolare alla giunta regionale, e, relativamente, alle terme il periodo di chiusura stagionale secondo quanto stabilito nell’autorizzazione o nell’accertamento di cui agli articoli 47 e 53 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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