LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 26.
Espropriazione.
1. L’espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
3. Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
4. L’aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell’atto di concessione e nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente articolo 14.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia