Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 30.
Scadenza del termine.
1. La concessione è rinnovata qualora il concessionario abbia eseguito interamente il programma di coltivazione ed abbia ottemperato a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.
2. Il rinnovo può essere richiesto tra il quinto ed il secondo anno antecedente la scadenza.
3. Il rinnovo è disposto con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente per materia, sentita la commissione consiliare competente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia