LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 36.
Rinuncia.
1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l’obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o dall’immutare lo stato del bene.
3. Un funzionario dell’assessorato regionale competente per materia verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
4. Il direttore generale competente prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.(23)
6. Sulla rinuncia provvede il dirigente della struttura regionale competente entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.(24)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia