Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 41.
Revoca.
1. La revoca della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.
2. Essa è disposta con provvedimento della giunta regionale, che determina la misura dell’indennità dovuta al concessionario, sentita la commissione consiliare competente.
3. Le controversie relative all’indennità sono di competenza dell’autorità giudiziaria.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia