LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 45.
Pubblicazione.
1. Le istanze di permesso di ricerca e di concessione, con allegato il relativo piano topografico, sono pubblicate per la durata di quindici giorni interi e consecutivi all’albo del comune o dei comuni nel cui territorio ricade la zona richiesta in permesso o in concessione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia