LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 48.
Etichette.
1. Le etichette delle acque minerali dovranno essere approvate dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 10 e 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, dell’articolo 40 del D.M. 20 gennaio 1927 e dal D.M. 26 giugno 1977, n. 1643.
2. Sulle etichette stesse dovranno essere ripartiti, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell’acqua minerale, quelle indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all’articolo 46 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia