LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 48.
Etichette.
1. Le etichette delle acque minerali dovranno essere approvate dalla giunta regionale ai sensi degli articoli 10 e 12 del R.D. 28 settembre 1919, n. 1924, dell’articolo 40 del D.M. 20 gennaio 1927 e dal D.M. 26 giugno 1977, n. 1643.
2. Sulle etichette stesse dovranno essere ripartiti, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell’acqua minerale, quelle indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all’articolo 46 della presente legge.
3. Possono essere autorizzate etichette in deroga alle disposizioni vigenti, per confezioni destinate ai mercati esteri, e, che non possono essere commercializzate sul territorio nazionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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