LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 53.
Stabilimenti ed andamento stagionale.
2. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale, è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali all’uopo incaricati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia