LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 53.
Stabilimenti ed andamento stagionale.
1. L’autorizzazione di cui all’articolo 47 della presente legge è permanente.
2. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale, è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali all’uopo incaricati.
3. A tal fine il concessionario darà comunicazione alla regione almeno sessanta giorni prima della prevista apertura.
4. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell’attività, l’interessato può procedere ugualmente all’apertura dello stabilimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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