LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 59.
Deposito di autorizzzazioni e etichette.
1. Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, tutte le aziende di acque minerali e termali dovranno trasmettere all’assessorato regionale competente in materia di acque minerali e termali copia dell’atto o degli atti di autorizzazione all’apertura di stabilimenti termali e di imbottigliamento in loro possesso, unitamente agli esemplari delle etichette in uso delle acque minerali in bottiglia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia