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LEGGE REGIONALE
23 gennaio 1981
, N. 11
Interpretazione autentica dell’art. 2, secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 90 (1)
(BURL n. 4, 1º suppl. ord. del 28 Gennaio 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-01-23;11
NOTE:
1. La legge abrogata dall'art. 7, comma 1 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15 ha riacquistato efficacia dalla data di entrata in vigore della legge regionale sopra indicata (v. art. 2, comma 6 della l.r. 15 dicembre 1999, n. 24). La legge è stata definitivamente abrogata dall'art. 51, comma 1, lett. e) della l.r. 4 dicembre 2009, n. 27.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia