LEGGE REGIONALE
10 giugno 1981
, N. 31
Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31
Art. 14.
Formazione professionale.
1. Le somme restituite dagli enti di formazione professionale e dalle imprese ai sensi e nella modalità prevista dall’art. 26, II comma della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 , in quanto non utilizzate e accertate in sede di rendicontazione finale, affluiscono quale entrata al bilancio della regione al capitolo 3.4.1247 istituito ai sensi del presente articolo. La giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle entrate di cui al comma precedente, a disporre a favore degli enti convenzionati gestori di attività di formazione professionale il rimborso dei maggiori oneri determinati dall’applicazione delle convenzioni e accertati in sede di revisione finale dei rendiconti predisposti a norma dell’art. 26 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 .
2. Dette spese sono poste a carico del capitolo 1.3.2.3.1.1267 istituito ai sensi del presente articolo.
3. A decorrere dall’esercizio finanziario 1981, la determinazione della spesa di cui al precedente II comma e effettuata con la legge di approvazione dei bilanci dei singoli esercizi, in relazione alle entrate relative alla restituzione delle somme di cui al precedente I comma.
4. Le somme non accertate sul capitolo 3.4.1247 o non impegnate sul capitolo 1.3.2.3.1.1267 al termine dei singoli esercizi finanziari costituiscono rispettivamente minore entrata o economia di spesa.
5. In relazione a quanto disposto dal precedente IV comma, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 sono istituiti i seguenti capitoli:
A) Stato di previsione delle entrate
- capitolo 3.4.1247 "Restituzione da parte dei soggetti convenzionati con la regione per la realizzazione di attività di formazione professionale delle somme non utilizzate, ai sensi del II comma dell’art. 26 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 ";
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia