LEGGE REGIONALE
10 giugno 1981
, N. 31
Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31
Art. 16.
Formazione professionale.
1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 59 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, modificato ai sensi del precedente articolo, è autorizzata l’iscrizione dello stato di previsione delle entrate e delle spese dei bilanci regionali relativi all’esercizio 1981 e successivi dei seguenti capitoli:
2. La spesa connessa alla riassegnazione di somme ai centri di formazione professionale dipendenti dalla regione, di cui al II comma dell’art. 59 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, sarà determinata a decorrere dall’esercizio finanziario 1981 con la legge di approvazione dei singoli bilanci, in relazione alle entrate rimesse al tesoriere regionale in conformità all’art. 59, I comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia