LEGGE REGIONALE
10 giugno 1981
, N. 31
Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31
Art. 20.
Assistenza.
1. Sino all’approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni assistenziali già esercitate dagli enti nazionali disciolti di cui al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , i trasferimenti finanziari a favore degli enti locali volti ad assicurare la continuità delle prestazioni già rese dagli stessi enti nazionali disciolti sono assicurati mediante l’utilizzo delle assegnazioni statali disposte ai sensi del D.L. 18 agosto 1978, n. 481 , convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641.
2. I trasferimenti, laddove rivolti a consentire da parte dei comuni la tempestiva erogazione di prestazioni economiche, ricorrenti o saltuarie, a favore dei singoli aventi titolo in base alle normative vigenti presso gli enti disciolti, ovvero a favorire la continuità di gestione delle strutture di ricovero acquisite dalla regione, sono disposti ai sensi dell’art. 118 del D.P.R. 616/77 con deliberazioni della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare in misura pari alle somme effettivamente sostenute, quali risultanti dai rendiconti periodicamente rassegnati dai comuni.
3. Alla giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, spetta altresì adottare, sino alla approvazione della citata legge di riordino, i provvedimenti di aggiornamento delle modalità, di gestione delle strutture, nonché di svolgimento dei servizi assistenziali affidati agli enti locali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia