LEGGE REGIONALE 10 giugno 1981 , N. 31

Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31

Art. 21.
Organico regionale.
1. Limitatamente all’anno 1981, e in deroga a quanto previsto dall’art. 3, III comma, della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54 , la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla copertura esclusivamente di un numero di posti non superiore al 65% di quelli vacanti, alla data del 31 ottobre 1980, del proprio ruolo organico – Amministrazione generale – determinato dall’art. 56 della legge regionale 1 agosto 1979, n. 42 .
2. Le disposizioni di cui al IV comma dell’art. 24 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, non trovano comunque applicazione per i posti vacanti al 31 ottobre 1980, e per i quali non si fa luogo a copertura nell’anno 1981 in conseguenza di quanto disposto dal comma precedente del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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