LEGGE REGIONALE
10 giugno 1981
, N. 31
Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34
(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31
Art. 22.
Sanità.
1. Limitatamente all’esercizio finanziario 1981 non si applicano le norme di cui al titolo I della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106 .
2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, in relazione alle modalità di trasferimento delle funzioni alle unità socio sanitarie locali, le assegnazioni per spese correnti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario e le spese correnti per interventi diretti nel settore sanitario medesimo; tali somme sono calcolate, per le spese ospedaliere in applicazione della L.R. 15 gennaio 1975, n. 6 e successive modificazioni e per le altre spese sulla base della spesa storica risultante dal consuntivo dell’esercizio 1980, rivalutata nei limiti delle disponibilità del fondo sanitario regionale.
3. La giunta regionale è altresì autorizzata a corrispondere acconti trimestrali in misura non superiore ad un quarto dell’assegnazione prevista.
4. La giunta regionale è tenuta a predisporre trimestralmente ed a comunicare al consiglio regionale il rendiconto finanziario delle somme impegnate.
5. La legge di approvazione del bilancio per l’esercizio finanziario 1981 determinerà le quote correnti del fondo sanitario spettante alla regione Lombardia destinate al finanziamento degli enti di cui al precedente secondo comma, nonché alle spese degli interventi diretti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia