LEGGE REGIONALE 10 giugno 1981 , N. 31

Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31

Art. 23.
Agricoltura.
1. In relazione a quanto disposto dagli artt. 47, 50, 52, 57, 60, 64 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, è approvata la tabella A annessa alla presente legge, attestante le modalità di finanziamento delle singole spese autorizzate dal titolo III della predetta legge regionale, e che indica, in relazione alla spesa globale autorizzata di L. 65.426 milioni, la seguente copertura finanziaria globale:
- assegnazione statale relativa alla legge 984/77 anno 1979, attività generali settori forestazione, terreni collinari e montani, ortoflorofrutticoltura, zootecnia, vitivinicoltura, colture mediterranee: 6.106 milioni;
- assegnazione statale relativa alla legge 984/77 anno 1980 attività generali: 16.336 milioni;
- assegnazione statale relativa alla legge 984/77 anno 1980 settore irrigazione: 11.567 milioni;
- assegnazione statale relativa alla legge 984/77 anno 1980 programma coordinato semi e piantine: 49 milioni;
- assegnazione statale relativa alla legge 403/77 anno 1979: 14.286 milioni;
- assegnazione statale relativa alla legge 403/77 anno 1980: 14.272 milioni;
- impiego risorse proprie bilancio regionale anno 1981: 2.810 milioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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