LEGGE REGIONALE 10 giugno 1981 , N. 31

Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 13 Giugno 1981 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1981-06-10;31

Art. 24.
Agricoltura.
1. È autorizzata, ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e in relazione al precedente articolo, l’iscrizione dello stato di previsione delle entrate del bilancio 1981 della voce "Quote di economia dell’esercizio precedente destinate al finanziamento di spese iscritte in bilancio ai sensi dell’art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34", con la dotazione finanziaria di competenza di L. 20.392 milioni, in relazione alle assegnazioni statali di L. 14.286 milioni relative alla legge 1 luglio 1977, n. 403 anno 1979 – e di L. 6.106 milioni relative alla legge 27 dicembre 1977, n. 984– anno 1979 – attività generali.
2. Dette assegnazioni sono state iscritte, con delibera della giunta regionale n. 2/33351 in data 14 luglio 1980, nello stato di previsione delle entrate del bilancio 1980 rispettivamente ai capitoli 2.2.237 e 2.2.766, e sono state poste, ai sensi della predetta deliberazione, ad incremento del capitolo 2.5.2.1.2.670 "Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo – fondo ex art. 9".
3. I provvedimenti di cui all’art. 67 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assunti dalla giunta, sentita la competente commissione consiliare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi