LEGGE REGIONALE
19 luglio 1982
, N. 41
Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive nell’ambito della regione Lombardia e modifiche alla L.R. 6 gennaio 1979, n. 2. Norme per la procedura ed il controllo delle nomine di competenza degli organi regionali in enti ed istituzioni diverse
(BURL n. 28, 3º suppl. ord. del 14 Luglio 1982 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-07-19;41
Art. 2.
1. Ciascun consigliere regionale è tenuto a depositare presso l’ufficio di presidenza del consiglio:(3)
a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di società; l’esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; la titolarità di imprese e le partecipazioni in società quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, società di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";(4)
b) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi sulle persone fisiche;
c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l’attestazione di essersi avvalso esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica nella cui lista ha fatto parte, con l’apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell’art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.
2. Gli adempimenti previsti dal comma 1 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.(5)
2 bis. I componenti della Giunta regionale e i sottosegretari sono tenuti ad effettuare, con le stesse modalità e nei medesimi termini, le dichiarazioni obbligatorie previste dalla presente legge per i consiglieri regionali.(6)
NOTE:
5. Il comma è stato modificato dall'art. 24, comma 2, lett. b) della l.r. 6 aprile 1995, n. 14 e sostituito dall'art. 5, comma 2 della l.r. 2 settembre 1995, n. 42. Il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. d) della l.r. 24 giugno 2013, n. 3.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia